Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,Testo Unico a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, ha introdotto delle novità rispetto alla legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori ribadendo la fondamentale importanza di alcune figure aziendali istituite per dare un ulteriore supporto ai lavoratori. Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Quindi un RLS può essere designato tra le RSU elette dai lavorati, oppure tra le liste, separate, di RSU e RSA.

Sezione VII
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Al di là del decreto, “l’RLS è sostanzialmente un interlocutore dei lavoratori con l’azienda e con la RSU (di cui fa parte!) e un facilitatore che agisce per far entrare appieno la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e pretendere che l’azienda la attivi, ma anche un sostegno a spronare i lavoratori ad una presa di coscienza e ad azioni individuali.
L’obiettivo sindacale primario su cui l’RLS deve agire è saper richiedere l’aggregazione dei lavoratori che devono portare il loro sapere in fatto di sicurezza e prevenzione ad avere confronti con l’azienda sulla loro conoscenza in prima linea delle criticità e delle procedure migliori.
L’RLS è agevolatore della partecipazione e delle lotte dei lavoratori a partire dall’analisi di ogni reparto e di ogni mansione che si sviluppi proprio dai lavoratori stessi, soggetti attivi della prevenzione”.

(Manuale RLS - Cgil Lombardia)