RLS E il SISTEMA DI PREVENZIONE

Partiamo dal significato di “SISTEMA” per poi meglio collocare la figura dell’RLS.

  • “connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario”

  • “insieme di elementi in stretto rapporto tra loro, destinati a determinati scopi e finalità”

  • “modo ordinato di condotta o di vita”

In sostanza un “sistema” non è altro che la connessione tra un insieme di elementi in modo ordinato che hanno gli stessi scopi e le stesse finalità. In teoria l’RLS si dovrebbe collocare in un sistema ordinato secondo cui a ciascuno compete un determinato ruolo che è conosciuto, condiviso così come il compito ad esso assegnato: chiaro, con diritti e doveri e senza interferenze o zone d’ombra. In pratica … è una vera sfida star più vicini possibile alla teoria.

Del Sistema di Prevenzione possiamo individuare 2 sottosistemi: gli “interni” e gli “esterni“.

Un organigramma, anche se può essere non esaustivo proprio perchè la sicurezza deve essere partecipata da tutti, può essere il seguente.

Interni

  • I lavoratori sono responsabili della propria e altrui sicurezza nell’ambito della propria attività. (art. 20 del D.Lgs. 81/08)

  • Il Datore di Lavoro è il responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro. (artt. 2 e 17 D.Lgs. 81/08)

  • I Dirigenti sono responsabili della organizzazione della Sicurezza nella Struttura Organizzativa

  • I Preposti sono responsabili della attuazione della Sicurezza nella Struttura Organizzativa

  • Gli RLS/RLST/RLS di sito produttivo sono un’organo rappresentativo predispositivo e consultivo, si interfaccia coi Datori di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti e i Lavoratore. ( artt. 47-52 D.Lgs 81/08)

  • RSPP è la figura incaricata (in questo caso si tratta solo di designazione) da parte del datore di lavoro a “gestire”  l’attività di prevenzione e in particolare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

  • Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

  • Il Medico Competente è il medico incaricato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • addetti Primo Soccorso e Emergenze sono due gruppi distinti e possibilmente costituiti da soggetti diversi designato dal Datore di lavoro e che hanno ricevuto un particolare addestramento.

  • Le RSU sono a pieno titolo soggetti del sistema della prevenzione. Il ruolo che essi svolgono all’interno  dell’azienda anche per quanto riguarda la prevenzione non è delegabile all’RLS che non ha ruolo contrattuale.

Esterni

•aziende in appalto
•ASL
•Sindacato
•Patronato
•Organismi Paritetici
•Inail
•consulenti